In tema di misure di prevenzione della violenza originata da manifestazioni sportive, l’obbligo di comparire presso un ufficio o comando di polizia è applicabile anche alle gare amichevoli che siano individuabili con certezza dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata programmazione e pubblicizzazione attraverso i mezzi di comunicazione, restando conseguentemente esclusi gli incontri minori decisi in rapporto a esigenze peculiari del momento senza preventiva programmazione (Corte di Cassazione, 3^ sezione penale, sentenza n. 9329/24 depositata il 5.3.24).