Appropriazione indebita dell’amministratore di condominio

Sebbene le somme di cui l’imputato si è appropriato venissero immediatamente destinate a ripianare i debiti di altri condomini, è del tutto evidente che, una volta confluite sui propri conti correnti, le somme distratte erano nella piena disponibilità dell’imputato, che quindi ne aveva il possesso, inteso come relazione fattuale con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha richiamato il principio secondo cui il delitto ex art. 646 c.p. è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria (Corte di Cassazione, sentenza n. 10461/24 depositata il 13.3.24)