Per la configurabilità della condotta di partecipazione a un’associazione per delinquere, finalizzata al traffico illegale di stupefacenti, non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell’agente risulti funzionale all’esistenza stessa dell’associazione in un dato momento storico (Corte di Cassazione, sentenza n. 14311/24 depositata in data 8.4.24).