Atti sessuali con minorenne e test psicodiagnostici

Il perito nominato dal giudice non è obbligato, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, alla somministrazione di test psicodiagnostici, la cui omissione, costituendo soltanto uno strumento di indagine tra i tanti possibili e neppure universalmente riconosciuto dalla comunità scientifica, tanto che di essi non viene fatta alcuna menzione nella Carta di Noto, non invalida la relazione peritale (Corte di Cassazione, 3^ sezione penale, sentenza n. 8647/22 depositata il 28.2.24)