La prova dei reati di cessione e di detenzione con finalità di cessione a terzi degli stupefacenti può essere desunta non soltanto dal sequestro o dal rinvenimento delle sostanze ma anche da altri fonti probatorie, quali il contenuto delle intercettazioni. Per altro verso è altrettanto pacifico che le risultanze delle intercettazioni non richiedano riscontri esterni, allorché siano connotate da un linguaggio chiaro e inequivoco (Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 43808/23 depositata il 30.10.23).