Cognizione illecita di conversazioni telefoniche

La presa di cognizione fraudolenta di un genitore del contenuto delle conversazioni telefoniche tra i suoi figli minori e l’altro genitore non è scriminato, ai sensi dell’art. 51 c.p.,quando il diritto – dovere di vigilanza sulle conversazioni del minore, che giustifica l’intrusione soltanto se determinata da effettiva necessità, non viene esercitato in maniera funzionale al perseguimento delle finalità per cui il potere è conferito (Corte di Cassazione, 5^ sezione penale, sentenza n. 7470/24 depositata il 20.2.24).