Il concorso dell’extraneus, istigatore e beneficiario delle operazioni, è configurabile quando questi sia consapevole del rischio che le predette operazioni determinano per le ragioni dei creditori della società, non essendo necessario che abbia voluto causare un danno ai creditori medesimi (Corte di Cassazione, 5^ sezione penale, sentenza n. 7723/24 depositata il 22.2.24)