Confisca di beni con iscrizione ipotecaria

In tema di anìmmissione allo stato passivo di un credito derivante da un finanziamento bancario, sorto anteriormente alla confisca di prevenzione, non vi sono limiti probatori in ordine alla dimostrazione della buona fede del creditore che, pertanto, potrà essere riconosciuta anche sulla base di elementi indiziari e in assenza della documentazione relativa alle verifiche concernenti le condizioni reddituali e patrimoniali del debitore al momento del finanziamento, ove la mancata conservazione di tali documenti sia giustificata dal notevole lasso temporale intercorso tra la chiusura del rapporto e la confisca di prevenzione (Corte di Cassazione, 6^ sezione penale, sentenza n. 4005/24 depositata il 30.1.24).