La perimetrazione del concetto di profitto, ai fini della confisca per equivalente nell’ambito dei reati tributari, comprende non soltanto il risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, ma anche l’omesso versamento dell’imposta dovuta, ancorché consista soltanto in una posta contabile di natura immateriale (Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, sentenza n. 42195/23 depositata il 17.10.239.