Diffamazione a mezzo social network

L’art 57 c.p. è applicabile esclusivamente alle testate giornalistiche telematiche e non ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero , in relazione ai quali la responsabilità dell’amministratore del sito, o di chi gestisce la pagina del social network, può affermarsi soltanto in presenza di elementi che ne denotino la compartecipazione all’attività diffamatoria, ossia quando sia prevato il suo consapevole e volontario concorso nella diffusione (Corte di Cassazione, 5^ sezione penale, sentenza n. 5354/24 depositata il 7.4.24)