Il delitto di riciclaggio

Sussiste il reato di riciclaggio ogni qualvolta si pongano in essere operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, attraverso un’attività che impedisce il collegamento del medesimo con il proprietario che ne sia stato spogliato, in quanto con la norma incriminatrice di cui all’art. 648 bis c.p. il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo, sia quelle che, senza incidere sulla res ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (Cassazione Penale, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 47880/23 depositata il 30.11.23).