Il fine di profitto del reato di furto

Il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato in scrutinio va inteso come qualunque vantaggio, anche di natura non patrimoniale, perseguito dall’agente. Ritiene la Corte Suprema, riconducendo il significato del dolo specifico nell’alveo del sistema dei delitti contro il patrimonio, che la nozione di profitto debba essere calibrata sul vantaggio che l’autore intende ottenere dall’impossessamento. In altri termini, il profitto rilevante è quello che viene tratto dalla costituzione dell’autonoma signoria sulla res, indipendentemente dalla sua idoneità a essere apprezzato in termini monetari (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 41570/23 depositata il 12.10.23).