Integra il delitto di peculato, previsto e punito dall’art. 314 c.p., la condotta del pubblico ufficiale che, avvalendosi della propria funzione, distolga i dipendenti dall’esecuzione delle attività inerenti al pubblico servizio per utilizzarli a scopi privati (Corte di Cassazione, 3^ sezione penale, sentenza n. 6865/24 depositata il 15.2.24).