La normativa antinfortunistica è destinata a tutelare anche i terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, allorquando le lesioni o l’omicidio colposo dei medesimi derivino dalla violazione della predetta normativa e sussista un legame causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento. In altri termini, è ben possibile che nell’evento si concretizzi il rischio lavorativo avvenuto in danno del terzo, ma ciò richiede che questi si sia trovato esposto al rischio alla stessa stregua del lavoratore. Per tale motivo vengono richieste, in positivo, condizioni quali la presenza non occasionale sul luogo di lavoro o un contatto più o meno diretto e ravvicinato con la fonte di pericolo e, in negativo, che non deve aver esplicato i suoi effetti un rischio diverso (Corte di Cassazione, 4^ sezione penale, sentenza n. 48533/23 depositata il 6.12.23).