La condotta di partecipazione a un’associazione per delinquere

La condotta di partecipazione a un’associazione per delinquere, conformemente al principio di materialità e offensività, non può esaurirsi in una manifestazione positiva della volontà di aderire a un’associazione già formata, occorrendo invece la prestazione di un effettivo contributo, anche minimo, destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita del sodalizio o al perseguimento degli scopi di esso (Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n. 46187/23 depositata il 16.11.23).