La valutazione di un’opera edilizia abusiva va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i singoli componenti. Ne consegue che, in virtù del concetto unitario di costruzione, l’opera può ritenersi completata soltanto ove siano terminati i lavori relativi a tutte le parti dell’edificio, cosicché la permanenza del reato cessa con la realizzazione totale dell’opera medesima (Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 42238/23 depositata il 17.10.23.