In tema di associazione per delinquere è consentito al giudice, pur nell’autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione medesima, fermo restando che l’associazione esiste anche senza struttura complessa, sicché la prova dell’esistenza del vincolo permanente nasce dall’accordo associativo e dal coinvolgimento anche in un singolo episodio criminoso (Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza numero 45321/23 depositata il 10.11.23).