La prova dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede 8Corte di Cassazione, 2^ sezione penale, sentenza n. 51323/23 depositata il 22.12.23).