L’elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale

L’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella materiale sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, costituisce una fattispecie autonoma e alternativa rispetto alla tenuta fraudolenta di tali scritture, giacché quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento sui libri contabili effettivamente rinvenuti (Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza n. 42856/23 depositata il 19.10.23).