Il reato di maltrattamenti può essere commesso anche in forma omissiva, qualora il genitore non provveda ad assicurare al minore, specie se in tenera età, tutte quele condotte di cura, assistenza e protezione a fronte di esigenze cui il minore non può altrimenti provvedere (Corte di Cassazione, 6^ sezione penale, sentenza n. 8617/24 depositata il 27.2.24)