Le omesse denunce, i supposti riappacificamenti, le ritrattazioni della persona offesa, così come le remissioni di querela, anzichè costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, possono essere addirittura sintomatici dell’esposizione della vittima alla prosecuzione o all’aggravamento della relazione maltrattante attraverso minacce, ricatti, intimidazioni, rappresaglie e condizionamenti (Corte di Cassazione, 6 ^ sezione penale, sentenza n. 7289/24 depositata il 19.2.24)