La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di ricorso per cassazione, può essere dedotta soltanto in relazione ai mezzi istruttori di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495 c.p.p., , sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui la prova sia stata sollecitata dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 c.p.p. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Corte di Cassazione, 5^ sezione penale, sentenza n. 51479/23 depositata il 28.12.23.