Manipolazione dei sistemi informatici preposti al collocamento dei biglietti della lotteria

La manipolazione dei sistemi informatici preposti al collocamento dei biglietti della lotteria nazionale nei punti vendita localmente abilitati, in quanto diretta alla loro individuazione, strumentale alla conseguente captazione dei premi della vincita, non costituisce artificio penalmente rilevante ai sensi dell’art. 640 – bis c.p., ma integra la fattispecie speciale di frode informatica di cui all’art. 640 – ter c.p., in quanto difetta l’induzione in errore del soggetto passivo del reato, tenuto all’erogazione della prestazione in virtù della mera esibizione del titolo di legittimazione, risolvendosi il disvalore complessivo della condotta, piuttosto, nel fraudolento intervento sul sistema di distrubuzione, diretto a neutralizzare l’aleatorietà del complesso sistema di gioco (Corte di Cassazione, 2^ sezione penale, sentenza n. 2346 depositata il 19.1.24).