Misure alternative alla detenzione

L’assenza di prospettive lavorative adeguate a favorire il reinserimento sociale e la gravità dei reati commessi non sono sufficienti per respingere l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali (Corte di Cassazione, 1^ sezione penale, sentenza n. 373/24 depositata il 4.1.24)