Trattandosi di reato di pericolo, il momento perfezionativo, sotto il profilo materiale, si determina con la realizzazione della condotta tipica, ovvero con l’emeissione delle fatture per operazioni inesistenti, sicchè non è necessario nè che il destinatario dei documenti ne faccia uso nella propria dichiarazione, nè , tantomeno, che lo stesso, per tale uso, venga sanzionato penalmente (Corte di Cassazione, 3^ sezione penale, sentenza n. 5656/24 depositata il 9.2.2024)