Non è possibile riconoscere la circostanza attenuante a effetto speciale del concorso della vittima nella causazione dell’evento letale, prevista dall’art. 589 – bis c.p., qualora l’elevata velocità dell’automobile condotta dall’imputato e la gravità dei danni, riportati dalla vettura guidata dalla vittima proprio nella parte anteriore sinistra nella quale la stessa si trovava al momento dell’impatto, rendano irrilevante l’uso della cintura di sicurezza (Corte di Cassazione, 3^ sezione penale, sentenza n. 2786/24 depositata il 23.1.24).