Per configurare la responsabilità del datore non occorre che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione delle misure e degli accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 c.c. ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore (Corte di cassazione, 3^ sezione penale, sentenza n. 47904/23 depositata in data 1.12.23).