Il discrimine, dal punto di vista dell’elemento soggettivo, tra il delitto di ricettazione e il reato contravvenzionale di incauto acquisto risiede nel fatto che, mentre nella ricettazione l’agente, pur rappresentandosi la possibilità che il bene abbia una provenienza delittuosa decide, ciò non di meno, di riceverlo o di acquistarlo, nell’incauto acquisto, invece, si rimprovera all’agente di non aver colto quegli elementi che avrebbero dovuto allarmarlo in ordine alla provenienza del bene e che, invece, sono stati colpevolmente ignorati (Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 47309/23 depositata il 24.11.23).