In caso di esito assolutorio assunto in riforma della condanna resa in primo grado, il giudice di appello è tenuto a confutare in modo specifico e completo le argomentazioni poste a sostegno della valutazione di segno opposto resa con la prima decisione, dovendo per forza di cose scardinare l’impianto argomentativo di una decisione assunta da chi ha diretto contatto con le fonti di prova. (Corte di Cassazione, 6^ sezione penale, sentenza n. 51224/23)