L’utilizzazione dei fondi per compiere spese ancipiti, che cioè non esulano in modo inequivoco dalla finalità istituzionale organizzativa dell’attività consiliare, integra, in sé considerata, una prassi riprovevole, poco elegante, illecita sul piano erariale e civilistico, ma non per questo assurge automaticamente a rilievo penale, non essendo univocamente sintomatica della realizzazione di una condotta appropriativa (Corte di Cassazione, 6^ sezione penale, sentenza n. 49322/23 depositata il 12.12.23).