Sequestro di prevenzione e credito esposto in bilancio a favore dell’amministratore unico

Non è sufficiente l’indicazione del credito vantato dall0amministratore unico nel bilancio o nei partitari di contabilità della società attinta da sequestro di prevenzione, poiché la mera iscrizione non prova il rapporto fondamentale sottostante, prova che sarebbe rimessa, diversamente opinando, alle scelte contabili autoreferenziali e interessate dell’amministratore medesimo e dei soci che invocano la sussistenza del credito, con l’ovvia conseguenza di un facile aggiramento della normativa in tema di misure di prevenzione, nella quale i normali rapporti privatistici vengono alterati dalla presenza di un terzo nel quale si radica la pretesa statale, allo stesso modo di quanto avviene in materia fallimentare a proposito dell’efficacia probatoria nei confronti del curatore dei libri vidimati e bollati di cui all’art. 2710 c.c., norma la cui portata, infatti, è limitata ai rapporti tra imprenditori nell’esercizio dell’impresa (Corte di Cassazione, 2^ sezione penale, sentenza n. 48452/23 depositata il 5.12.23).