Gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento UE n. 1774/2002, ove qualificabili come sottoprodotto ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti (Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 47690/23 depositata il 29.11.23).