Il reato è integrato dall’uso di mezzi fraudolenti per occultare i propri o altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, delle sanzioni e relatvi interessi e non presuppone come necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione coattiva, essendo invece sufficiente l’idoneità, con giudizio ex ante, a rendere in tutto o in parte inefficace l’attività recuperatoria dell’amministrazione finanziaria, come nel caso della cessione di immobili e quote sociali in prossimità degli esiti di una verifica fiscale (Corte di Cassazione, 3^ sezione penale, sentenza n. 8134/24 depositata il 26.2.24)