Il reato di cui all’art. 642 c.p. presuppone un rapporto sinallagmatico esistente tra l’assicurato e l’assicuratore, sebbene a commettere il reato possa essre una persona diversa dal primo. La fattispecie in scrutinio costituisce un’ipotesi speciale di truffa e non integra un reato proprio attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, potendo essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma (Corte di Cassazione, 2^ sezione penale, sentenza n. 8967/24 depositata in data 1/3.24).