Il reato di incendio e quello di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in base all’elemento psicologico. Nell’articolo 423 c.p. il dolo è generico e l’autore del reato ha la volontà di cagionare un incendio, cioè di provocare una combustione tale da da non poter essere facilmente contenuta e spenta; nell’articolo 424, comma 2, c.p., invece, il dolo è specifico e il soggetto agente, senza prevedere o volere un incendio, impiega il fuoco al solo ed esclusivo fine di danneggiare un bene altrui specificamente individuato, in quanto la norma contempla l’incendio come evento che esula dall’intenzione dell’autore (Corte di Cassazione, 1^ sezione penale, sentenza n. 10379/24 depositata il 12.3.24)