La condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione , consistente nella risposta alla chiamata del presente e nel c.d. saluto romano, rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall’art. 5 della legge 20.6.1952, n. 645, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. A determinate condizioni può configurarsi anche il delitto previsto dall’art. 2 del D.L. 26.4.93, convertito nella legge 25.6.93, n. 205, che vieta il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Tra i due delitti non sussiste rapporto di specialità e i medesimi possono concorrere, sia materialmente che formalmente, in presenza dei presupposti di legge (Corte di Cassazione, sezioni unite penali, informazione provvisoria del 18.1.24).