Trasferimento fraudolento di valori

Per integrare il reato di trasferimento fraudolento di valori, è sufficiente l’accertamento dell’attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l’apprezzamento della concreta capacità elusiva dell’operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazioe estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato (Corte di Cassazione, 2^ sezione penale, sentenza n. 7154/24 depositata il 16.2.24)