In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti, deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti, che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell’obbligato (Corte di Cassazione, 5^ sezione penale, sentenza n. 1143/24 depositata il 10.1.24).