In tema di reati sessuali, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 609 bis c.p., non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma che tale volontà risulti coartata dalla condotta dell’agente; nè è necessario che l’uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, essendo sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza delle vittima (Corte di Cassazione, 3^ sezione penale, sentenza n. 4199/24 depositata il 31.1.24).