Commette il reato di violenza sessuale, previsto e punito dall’art. 609 – bis c.p., chiunque, per soddisfare il proprio istinto, mediante comunicazioni telematiche e senza contatto fisico con la persona offesa, induca la vittima a compiere atti che ne coinvolgano la corporeità sessuale e si rivelino idonei a coartarne la libertà personale (Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 41557 depositata il 13.10.2023).